{"id":7491,"date":"2018-07-30T15:24:10","date_gmt":"2018-07-30T13:24:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.dcesrl.com\/newsite\/?p=7491"},"modified":"2018-07-31T15:25:32","modified_gmt":"2018-07-31T13:25:32","slug":"debitori-alle-strette-accesso-diretto-al-conto-corrente-da-parte-dei-creditori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dcesrl.com\/newsite\/2018\/07\/30\/debitori-alle-strette-accesso-diretto-al-conto-corrente-da-parte-dei-creditori\/","title":{"rendered":"Debitori alle strette: accesso diretto al conto corrente da parte dei creditori"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Nessuno ostacolo si potr\u00e0 pi\u00f9 frapporre tra il creditore che vorr\u00e0 verificare i beni di propriet\u00e0 del debitore e i conti correnti del creditore. Napoli, Mantova e Pavia sono tra i primi tribunali che ritengono possibile l\u2019accesso diretto alle banche dati della pubblica amministrazione da parte del creditore,\u00a0<strong>potranno dunque da ora essere ricercati telematicamente i beni del debitore da sottoporre a pignoramento.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quale normativa\u00a0sancisce questo passaggio importante? Tutto nasce dalla riforma del processo civile approvata lo scorso anno\u00a0(DL n. 132 del 12.09.2014 conv. in legge n. 162 del 10.11.2014)\u00a0la normativa previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, permette al creditore di accedere al database della pubblica amministrazione per verificare quali averi del debitore potrebbero essere sottoposti a pignoramento. L\u2019atto di verifica\u00a0 \u00e8 ovviamente possibile attraverso l\u2019ufficiale giudiziario, ma la normativa \u00e8 senza dubbio musica per le orecchie dei creditori, verr\u00e0 infatti meno quella sorta di \u2018caccia al tesoro\u2019 attuata dai creditori alla ricerca di beni da sottoporre a esecuzione forzata. L\u2019obiettivo intrinseco della norma \u00e8 quello di agevolare le procedure di recupero crediti, permettendo un notevole risparmio di tempo e di denaro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019unico dubbio sull\u2019applicabilit\u00e0 della normativa nasceva da un vuoto lasciato dalla riforma che aveva rinviato per l\u2019attuazione pratica della norma a uno o pi\u00f9 decreti ministeriali che non sono mai giunti. Allora diversi Tribunali si stanno interrogando sulla fattibilit\u00e0 della stessa in attesa che questi decreti vengano varati, pare che ad oggi le sentenze sancite a Mantova, Pavia e Napoli non lascino alcun dubbio:\u00a0 I creditori possono gi\u00e0 rivolgersi direttamente alle singole amministrazioni che gestiscono le banche dati alle quali intende avere accesso, saranno dunque Inps, Pubblico Registro Automobilistico e L\u2019Agenzia delle Entrate al posto dell\u2019ufficiale giudiziario a poter fornire al creditore tutte le informazioni richieste al fine di \u2018smascherare\u2019 i beni del debitore e comprendere immediatamente ove \u00e8 possibile pignorare. L\u2019ostacolo giudiziario attuale pare sia stato superato dai tribunali in questo modo: in attesa vengano deliberati i decreti attuativi che avranno il compito di stabilire le regole sulla privacy da rispettare e in attesa delle dotazioni tecnologiche da parte degli ufficiali giudiziari, la \u2018palla\u2019 passa direttamente alle singole amministrazioni che potranno appunto fornire il resoconto dei beni del debitori al fine di permettere al creditore di agire \u2018a colpo sicuro \u2019.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Quindi ricapitolando<\/strong>:\u00a0chi ha diritto a procedere ad esecuzione forzata perch\u00e9 in possesso di un titolo esecutivo (per esempio: sentenza, decreto ingiuntivo, assegno, cambiale, contratto di mutuo, ecc.) potr\u00e0 richiedere all\u2019ufficiale giudiziario, dopo aver pagato il contributo unificato, che questi acceda con modalit\u00e0 telematiche alle banche dati del fisco da cui \u00e8 possibile evincere di quali beni o redditi \u00e8 titolare il debitore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E non \u00e8 tutto\u00a0se l\u2019<strong>ufficiale giudiziario<\/strong> risponde \u201cpicche\u201d al creditore, perch\u00e9 le strutture tecnologiche, in uso al suo ufficio e necessarie a consentirgli l\u2019accesso diretto alle banche dati, non sono ancora all\u2019avanguardia, il creditore pu\u00f2 essere autorizzato, dal Presidente del Tribunale, ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute, senza necessit\u00e0 di attendere i decreti attuativi<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti si \u00e8 stabilito che non vi \u00e8 alcuna lesione della privacy a monte del provvedimento in quanto il soggetto autorizzato ad accedere mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati \u00e8 unicamente\u00a0l\u2019ufficiale giudiziario. L\u2019autorizzazione non prevede infatti un accesso diretto alle banche dati da parte del creditore che pu\u00f2 unicamente richiedere ed ottenere\u00a0<strong>dai gestori delle stesse<\/strong>\u00a0le informazioni relative al debitore ivi conservate, affinch\u00e9 le relative interrogazioni siano effettuate dai gestori medesimi e non dal creditore. Non ci sar\u00e0, pertanto, alcuna lesione della privacy, perch\u00e9 saranno le amministrazioni a prendere in consegna la richiesta e non il creditore direttamente dal suo pc di casa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La lacuna lasciata dalla riforma della giustizia non ha dunque pregiudicato la sostanza della norma che permetter\u00e0 al creditore di rivolgersi, prima di effettuare qualsiasi tentativo di recupero crediti, ai gestori delle banche dati al fine di avere una panoramica chiara degli averi del debitore su cui poter esercitare il pignoramento. Tempi duri per i debitori che potranno essere sottoposti all\u2019ispezione telematica anche in assenza di un precedente pignoramento con esito negativo e risparmio di soldi e tempo da parte dei creditori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Autore: Erica Venditti<br \/>\nFonte: Redazione Credit Village<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nessuno ostacolo si potr\u00e0 pi\u00f9 frapporre tra il creditore che vorr\u00e0 verificare i beni di propriet\u00e0 del debitore e i conti correnti del creditore. 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