{"id":1622,"date":"2014-03-20T15:22:04","date_gmt":"2014-03-20T15:22:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.dcesrl.com\/site\/?p=1622"},"modified":"2018-05-15T15:46:15","modified_gmt":"2018-05-15T13:46:15","slug":"decorrenza-degli-interessi-di-mora-art-4-dlgs-231","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dcesrl.com\/newsite\/2014\/03\/20\/decorrenza-degli-interessi-di-mora-art-4-dlgs-231\/","title":{"rendered":"Decorrenza degli Interessi di Mora (Art. 4 Dlgs 231)"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal <b>giorno successivo alla scadenza<\/b> del termine per il pagamento.<br \/>\n2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.\u00a0 Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;<br \/>\nb) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non \u00e8 certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;<br \/>\nc) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento \u00e8 anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;<br \/>\nd) trenta giorni dalla data dell&#8217;accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell&#8217;accertamento della conformit\u00e0 della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore<br \/>\nrispetto a quello previsto dal comma 2.<br \/>\nTermini superiori a sessanta giorni, purch\u00e8 non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell&#8217; articolo<br \/>\n7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.<br \/>\n4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore \u00e8 una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purch\u00e8 in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ci\u00f2 sia giustificato dalla natura o dall&#8217;oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 n<strong>on possono essere superiori a sessanta giorni<\/strong>. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.<br \/>\n5. I termini di cui al comma 2 sono <strong>raddoppiati<\/strong>:<br \/>\na) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;<br \/>\nb) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.<br \/>\n6. Quando \u00e8 prevista una procedura diretta ad accertare la conformit\u00e0 della merce o dei servizi al contratto essa non pu\u00f2 avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purch\u00e8 ci\u00f2 non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell&#8217; articolo 7.<br \/>\nL&#8217;accordo deve essere provato per iscritto.<br \/>\n7. Resta ferma la facolt\u00e0 delle parti di concordare termini di <strong>pagamento a rate<\/strong>. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. 2. 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