{"id":1587,"date":"2013-05-03T10:18:50","date_gmt":"2013-05-03T10:18:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.dcesrl.com\/site\/?p=1587"},"modified":"2018-05-15T16:09:28","modified_gmt":"2018-05-15T14:09:28","slug":"cancellazione-dal-registro-imprese-rapporti-debitori-e-processuali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dcesrl.com\/newsite\/2013\/05\/03\/cancellazione-dal-registro-imprese-rapporti-debitori-e-processuali\/","title":{"rendered":"Cancellazione dal registro imprese, rapporti debitori e processuali"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Sez. Un., 12.03.2013, n. 6070<br \/>\n(presidente Preden, relatore Rordorf)<br \/>\nEstinzione &#8211; Cancellazione dal registro delle imprese &#8211; Soci &#8211; Successione &#8211; Riflessi processuali &#8211; Limiti (art. 2495 cod. civ.; D.Lgs. 06.11.2007, n. 203)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La massima &#8211; Qualora all\u2019estinzione della societ\u00e0, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla societ\u00e0 estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virt\u00f9 del quale: le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, \u201cpendente societate\u201d, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarit\u00e0 o di comunione indivisa, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della societ\u00e0 estinta, ma non anche le mere pretese, ancorch\u00e9 azionate o azionabili in giudizio, n\u00e9 i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un\u2019attivit\u00e0 ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la societ\u00e0 vi abbia rinunciato. Ancora: la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una societ\u00e0, a partire dal momento in cui si verifica l\u2019estinzione della societ\u00e0 medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l\u2019estinzione della societ\u00e0 cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la societ\u00e0 \u00e8 parte, si determina un evento interruttivo del processo,<br \/>\ndisciplinato dagli articoli 299 e segg. cod. proc. civ., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l\u2019evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena\u00a0citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe pi\u00f9 stato possibile, l\u2019impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della societ\u00e0 deve provenire o essere indirizzata, a pena d\u2019inammissibilit\u00e0, dai soci o nei confronti dei soci. Ove invece l\u2019evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe pi\u00f9 stato possibile, l\u2019impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della societ\u00e0 deve<br \/>\nprovenire o essere indirizzata, a pena d\u2019inammissibilit\u00e0, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla societ\u00e0 estinta. (Massima non ufficiale).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 6070\/2013, viene chiamata a pronunciarsi in tema di estinzione di societ\u00e0, cancellazione dal registro delle\u00a0 imprese, rapporti debitori e rapporti processuali. In particolare, la Corte d\u2019Appello di Napoli, riformando una pronuncia resa in primo grado, aveva condannato il Comune \u201cA\u201d a pagare ad una societ\u00e0 in accomandita semplice (\u201cR. s.a.s. in liquidazione\u201d), una cospicua somma, determinata in 402.649,22 euro, oltre a interessi, a titolo di corrispettivo per l\u2019esecuzione di lavori pubblici eseguiti dalla societ\u00e0 su incarico dell\u2019ente locale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sentenza viene impugnata con ricorso, a sua volta contestato sul presupposto che il predetto credito era stato ceduto dalla R. s.a.s. in liquidazione e, sul presupposto che la societ\u00e0 in commento \u00ab\u00e8 da considerare estinta dal momento della cancellazione della<br \/>\nstessa dal registro delle imprese, onde l\u2019impugnazione non avrebbe potuto essere ad essa indirizzata\u00bb. Altres\u00ec il procedimento viene arricchito a seguito della notifica al comune \u201cA\u201d ed alla societ\u00e0 R. s.a.s. in liquidazione, della richiesta del pagamento delle spese processuali da parte dell\u2019avvocato della societ\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le Sezioni Unite della Cassazione vengono cos\u00ec chiamate a fare il punto sulla \u00absorte dei rapporti processuali pendenti nel momento in cui una societ\u00e0 (nella specie, una societ\u00e0 di persone) venga cancellata dal registro delle imprese\u00bb. Viene cos\u00ec nuovamente affrontata la questione relativa agli effetti della cancellazione della societ\u00e0 dal registro delle imprese, disciplina novellata a seguito della riforma del diritto societario, di cui al D.Lgs. n. 6\/2003, s.m.i.; la questione degli effetti della cancellazione della societ\u00e0, peraltro era gi\u00e0 stata recentemente affrontata dalla giurisprudenza. In particolare, le sentenze di Cassazione richiamate nella pronuncia (Cass. 4060, 4061 e 4062\/2010), avevano sottolineato la valenza innovativa dell\u2019art. 2495 cod.civ., che \u00e8 del seguente tenore: \u00abCancellazione della societ\u00e0 &#8211; Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della societ\u00e0 dal registro delle imprese. Ferma restando l&#8217;estinzione della societ\u00e0, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento \u00e8 dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, pu\u00f2 essere notificata presso l&#8217;ultima sede della societ\u00e0\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Viene cos\u00ec ravvisato che la cancellazione produce senz\u2019altro l\u2019effetto estintivo della societ\u00e0 (contrariamente a quanto accadeva ante riforma del diritto societario). Il provvedimento precisa che la natura della cancellazione presso il registro delle imprese \u00e8 differente per le societ\u00e0 di persone e per quelle di capitali: nelle prime, infatti, si tratta di pubblicit\u00e0 meramente dichiarativa, superabile con prova contraria. Viene affermato che per superare la presunzione di estinzione della societ\u00e0, \u00aboccorre la prova di un fatto dinamico: cio\u00e8 che la societ\u00e0 abbia continuato in realt\u00e0 ad operare \u2013 e dunque ad esistere \u2013 pur dopo l\u2019avvenuta cancellazione dal registro\u00bb, ammettendo cos\u00ec la Cassazione, con un&#8217;altra pronuncia, la cancellazione della cancellazione (Cass. n. 8426\/2010).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 detto, le Sezioni Unite concentrano l\u2019attenzione sulle conseguenze che possono derivare in ordine ai rapporti gi\u00e0 in capo alla societ\u00e0 estinta, ma tuttora pendenti in quanto trascurati o sopravvenuti, analizzando il profilo dei rapporti attivi e di quelli passivi.<br \/>\nRelativamente a questi ultimi, il comma 2 dell\u2019art. 2495 cod. civ., sopracitato, afferma espressamente che i creditori sociali tuttora non soddisfatti al momento della\u00a0 cancellazione della societ\u00e0, \u00abpossono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento \u00e8 dipeso da colpa di questi\u00bb. Viene stabilito un termine di decadenza al fine dell\u2019esercizio del diritto, determinato in un anno dalla cancellazione. Dal tessuto normativo regolante la materia, non emerge la volont\u00e0 del legislatore di dichiarare estinti i rapporti con la formalit\u00e0 di cancellazione della societ\u00e0: una simile situazione, infatti, pregiudicherebbe ingiustificatamente i creditori sociali insoddisfatti al momento della formalit\u00e0 di cancellazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo la pronuncia, naturale conseguenza della mancata estinzione delle posizioni creditorie \u00e8 il passaggio dei debiti insoddisfatti, alla data di cancellazione della societ\u00e0, in capo ai successori dell\u2019ente, configurandosi cos\u00ec un\u2019ipotesi di successione inter vivos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo i giudici, \u00abla ratio della norma (\u2026) risiede nell\u2019intento d\u2019impedire che la societ\u00e0 debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest\u2019ultimo del sui diritto. Ma questo risultato si realizza appieno solo se si riconosce che i debiti non liquidati della societ\u00e0 estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilit\u00e0 nella medesima norma indicati\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Viene affermato che \u00e8 da considerare quale naturale conseguenza della cancellazione della societ\u00e0 la ripercussione dei rapporti ancora in itinere nella sfera giuridica dei soci, configurandosi cos\u00ec il fenomeno alla stregua di un rapporto successorio: in particolare si tratterebbe di successione inter vivos (qualificazione attribuita dalla dottrina anche all\u2019operazione straordinaria di fusione, anteriormente alla riforma del diritto societario).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La tesi del fenomeno successorio \u00e8 avvalorata dalla circostanza che i soci sono chiamati a rispondere del medesimo rapporto gi\u00e0 in capo all\u2019ente estinto, e non ad una situazione giuridica sorta ex novo e ad essi stessi imputabile ab origine.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I giudici, nella motivazione a sentenza, affrontano poi la questione della responsabilit\u00e0 dei soci nelle societ\u00e0 di capitali, ove, essi stessi, il pi\u00f9 delle volte (salvo il caso dell\u2019accomandatario di s.a.p.a.), rispondono intra vires: viene affermato che tale<br \/>\ncircostanza, tuttavia, non sia sufficiente a far venir meno il fenomeno successorio tipico del rapporto in commento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Relativamente poi il termine di un anno, entro il quale poter far valere il diritto, viene sottolineato il collegamento che l\u2019art. 2495 cod. civ. in commento ha con l\u2019art. 303 cod. proc. civ., sulla continuazione del processo: detta ultima norma consente che, entro l\u2019anno<br \/>\ndalla morte della parte, possa essere notificato l\u2019atto di riassunzione agli eredi nell\u2019ultimo domicilio del defunto. Entro detto termine, conseguentemente, \u00abi soci possono esser chiamati a rispondere dei debiti insoddisfatti della societ\u00e0 estinta\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Invece, relativamente alle situazione attive (attivi non liquidati e sopravvenienze attive), tuttora in essere al momento della cancellazione della societ\u00e0 dal registro delle imprese, secondo alcuni, tale formalit\u00e0 andrebbe interpretata come \u00abtacita manifestazione di volont\u00e0 di rinunciare alla relativa pretesa\u00bb: la cancellazione della societ\u00e0 potrebbe essere\u00a0 interpretata come \u00abunivoca manifestazione di volont\u00e0 di rinunciare a quel credito (&#8230;) privilegiando una pi\u00f9 rapida conclusione del procedimento estintivo\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo altri, opererebbe ugualmente il fenomeno successorio innanzi delineato per la successione dei rapporti passivi; per altri ancora, si verrebbe a configurare una situazione assimilabile a quella dell\u2019eredit\u00e0 giacente, cui conseguirebbe la necessit\u00e0 di nominare un curatore speciale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Viene affermato che \u00e8 ragionevole ipotizzare che la titolarit\u00e0 dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della societ\u00e0 costituiscono il sostrato personale: \u00abil fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta che, sparita la societ\u00e0, s\u2019instauri tra i soci medesimi, (&#8230;) un regime di contitolarit\u00e0 o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguir\u00e0 il regime proprio della<br \/>\ncontitolarit\u00e0 o della comunione\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In conclusione, le Sezioni Unite affermano che, una volta cancellata la societ\u00e0, \u00able obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, \u201cpendente societate\u201d, essi<br \/>\nfossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarit\u00e0 o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della societ\u00e0 estinta, ma non anche le mere pretese, ancorch\u00e9 azionate o azionabili in giudizio, n\u00e9 i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un\u2019attivit\u00e0 ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere<br \/>\nche la societ\u00e0 vi abbia rinunciato\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infine, in merito al profilo processuale, \u00e8 evidente che, una volta cancellata, non esiste pi\u00f9 l\u2019ente societ\u00e0 e, conseguentemente, lo stesso non pu\u00f2 essere \u201cparte processuale\u201d: non potr\u00e0 quindi instaurare un nuovo procedimento, o essere chiamata quale parte convenuta, ovvero, impugnare provvedimenti giudiziari. Qualora la cancellazione della societ\u00e0 dal registro delle imprese intervenga in pendenza di un giudizio del quale la societ\u00e0 \u00e8 parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli articoli 299 e seguenti cod. proc. civ., con facolt\u00e0 di proseguire o riassumere il procedimento nei confronti o da parte dei soci.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo i giudici, quindi, il principio enunciato del fenomeno successorio per i debiti sociali, consente di applicare il disposto di cui all\u2019art. 110 cod. proc. civ. \u201cDell&#8217;esercizio dell&#8217;azione\u201d, avente il seguente tenore: \u00abQuando la parte viene meno per morte o per altra<br \/>\ncausa, il processo \u00e8 proseguito dal successore universale o in suo confronto\u00bb, anche ai rapporti processuali. Qualora poi la societ\u00e0 sia stata cancellata &#8211; secondo le Sezioni Unite<br \/>\n&#8211; appare inammissibile che la societ\u00e0 non pi\u00f9 esistente possa impugnare un provvedimento: sar\u00e0 quindi necessario che la prosecuzione del processo venga esperita da una \u201cgiusta parte\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sez. Un., 12.03.2013, n. 6070 (presidente Preden, relatore Rordorf) Estinzione &#8211; Cancellazione dal registro delle imprese &#8211; Soci &#8211; Successione &#8211; Riflessi processuali &#8211; Limiti (art. 2495 cod. civ.; D.Lgs. 06.11.2007, n. 203) La massima &#8211; Qualora all\u2019estinzione della societ\u00e0, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[24],"tags":[],"class_list":["post-1587","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-media"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dcesrl.com\/newsite\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1587","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dcesrl.com\/newsite\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dcesrl.com\/newsite\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dcesrl.com\/newsite\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dcesrl.com\/newsite\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1587"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dcesrl.com\/newsite\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1587\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dcesrl.com\/newsite\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1587"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dcesrl.com\/newsite\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1587"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dcesrl.com\/newsite\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1587"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}